Aggiornato al 03 dicembre 2016
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Albissola Marina, in corso Bigliati, località Margonara, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Mirage Windsurfing Club – Associazione Sportiva Dilettantistica” .
Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e del windsurf in particolare. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e del windsurf in particolare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
5. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche, dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che ne facciano richiesta e svolgano attività di windsurf e/o vela. Possono altresì far parte dell’Associazione, in qualità di soci, i loro stretti familiari.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo sottoscritto da almeno due soci. L’ammissione a socio verrà deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo, il cui giudizio negativo dovrà essere sempre motivato.
3. Per i nuovi soci il consiglio direttivo potrà fissare, di anno in anno, una quota di ammissione supplementare a titolo di partecipazione alle spese sostenuta dall’Associazione negli anni precedenti.
4. In relazione alle condizioni logistiche, il Consiglio Direttivo delibererà la ricettività massima delle attrezzature e dei servizi disponibili.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
2. I soci possono essere :
– Soci fondatori: coloro i quali hanno contribuito alla promozione e alla costituzione dell’Associazione.
– Soci ordinari: coloro i quali, subordinatamente all’ammissione, risultano in regola con il pagamento della quota associativa.
– Soci benemeriti: quelle persone o Enti che avranno reso particolari servizi all’Associazione e che, nominati dall’Assemblea generale dei soci, avranno accettato la nomina. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote associative, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali.
3. La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.
4. I soci dovranno svolgere attività velica e in particolare il windsurf, e, se familiari, adoperarsi per il buon andamento del Circolo, impegnandosi a rappresentare il Club con dignità di immagine ed onore sia verso i soci sia pubblicamente.
5. La qualifica di socio ordinario dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria da comunicarsi a mezzo raccomandata entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle dimissioni;
b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del 31 gennaio del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
2. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.
3. Il socio che non provvede a comunicare entro il 31 dicembre le sue dimissioni è tenuto comunque al pagamento della quota per l’anno seguente.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei probiviri ove nominato
c) il collegio dei revisori dei conti. ove nominato
Le cariche di presidente, consigliere, probiviro e revisore dei conti avranno una durata di due anni. Tali organi sono rieleggibili.
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. L’assemblea nomina il presidente dell’assemblea, un segretario e, se necessario, due scrutatori.
4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea la nomina del Presidente (vedi art. 16)
4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione.
Articolo 11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti o delegati.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o delegati.
3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, riunita in seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o delegati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. I soci che vogliono candidarsi dovranno inserire il proprio nominativo in apposite liste elettorali presso la segreteria almeno sette giorni prima dell’Assemblea e in via straordinaria prima dell’inizio dell’Assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario e/o tesoriere con funzioni di tesoriere. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare con diritto di parola ma non di voto sia il collegio dei probiviri che i soci , qualora invitati.
Articolo 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio
Articolo 15 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea ;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) nominare vicepresidente/i, segretario, tesoriere e i vari incarichi fra i componenti del direttivo stesso
Articolo 17 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Il segretario e/o tesoriere
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere accorpate in una unica figura.
Articolo 20 – Il collegio dei probiviri ove nominato.
Il collegio dei probiviri è composto da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci
A esso è demandato il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e associazione.
Articolo 21 – Il collegio dei revisori dei conti ove nominato.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci
A esso è demandato il compito di verificare il rendiconto consuntivo prima della presentazione all’Assemblea dei soci.
Articolo – 22 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione rendiconto consuntivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso.
Articolo 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
Articolo 24 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 25 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fiv.
Articolo 26 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, di almeno la maggioranza degli iscritto aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.